ATTENZIONE! Una delle possibili modalità per gestire i buoni da parte delle aziende esercenti é quanto riportato nella descrizione sottostante. Tuttavia questa non é l'unica modalità: consigliamo di verificare con il proprio commercialista le modalità che meglio si addicono alla tipologia di esercizio commerciale.
Dal 2019 è entrata in scena la nuova disciplina IVA voucher. Con il D.Lgs. n. 141 del 29 novembre 2018, attuativo della direttiva n. 2016/1065/UE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2018, n. 300, viene disciplinato il trattamento IVA dei buoni acquisto, monouso e multiuso. Tramite questa normativa in primo luogo è stata fornita la definizione di “buono”: uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o come corrispettivo parziale a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento stesso o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o da prestare, e le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.
Grazie a questa dichiarazione è allora evidente che i buoni oggetto dell’iniziativa “FATE I BUONI SE POTETE” sono effettivamente buoni di cui al D.Lgs. soprastante
Dall’art. 30-bis della direttiva n. 2006/112/CE si deduce che esistono due tipologie di buoni e precisamente:
I buoni dell’iniziativa di cui sopra, pertanto, per molti esercizi commerciali saranno quindi multiuso; per cui una corretta gestione potrebbe avvenire in base al processo sotto descritto da verificare ed affinare con il proprio commercialista (sia per gli esercizi commerciali che per le aziende aderenti):
Importante: il totale dell’imponibile e dell’iva di questa fattura (o fatture) deve corrispondere al totale T dei buoni messi all’azienda X.